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N. 975/08 R.G. DIB
N. 5564/07 R.G.N.R.

N.323/2011 Sentenza
Depositata 15-05-2011
N. Reg. Esec.
N. Part. Cred.
Scheda il

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Emanuele Lazzàro ha pronunciato alll'udienza del 22.02.2011 la seguente

SENTENZA

nel procedimento a carico di:

DAL FARRA TIZIANO, nato a Romanshorn (CH) il 03.06.1957, residente a Pagnacco, in Via Colloredo n.52/4, con domicilio eletto c/o difensore di fiducia;
LIBERO PRESENTE

TREVISANI LOREDANA, nata a Pagnacco it 06.10.1965, ed ivi residente, in Via Colloredo n.52/4, con domicilio eletto difensore di fiducia;
LIBERO - PRESENTE

IMPUTATI

del delitto di cui agli artt. 110, 595 commi 1, 2 e 3 cod. pen., perché, in concorso e previo accordo tra loro, la prima in qualità di titolare dell'impresa individuale "Spiritodivino di Loredana Trevisani" con sede in Pagnacco via Colloredo 52/4, proprietaria del sito internet www.vajont.it e del server sul quale opera il predetto sito, il secondo quale autore materiale di alcune pagine del sito, offendevano la reputazione di De Cesero Pierluigi, Sindaco pro tempore del Comune di Longarone e dell'amministrazione comunale dallo stesso rappresentata, pubblicando sul sito internet www.vajont.it contenente informazioni, considerazioni e commenti sulla nota tragedia del Vajont, i seguenti scritti dal contenuto diffamatorio:

"sintetica panoramica a volo d'uccello da parte di un privato sulle cariatidi, e marionette, e strani personaggi che detengono e/o somministrano la "Memoria", a Longarone e zone contermini (e multimediali). Una catastrofe troppo immane, vergognosa, e dolorosa, per dover sopportare anche questi e voltare la testa altrove" ... "non a caso è consigliere (e qualcos'altro) in questa amministrazione svergognata e sfacciata, in Longarone",
e in particolar modo nei confronti di De Cesero Pierluigi:
"Fattore Sciascia*: omminicchio (pur se molto alto). In più occasioni, me presente e testimoni, "quaquaracquà". A mio parere**: assolutamente superfluo e iniquo - dall'ottica dei Sopravvissuti di Longarone - ed assolutamente cialtrone (nella mia) ... Unica attenuante di un siderale e cinico menefreghista ... prende ordini dall'esterno (dalla Fiera che lo ha eletto) ma lo stipendio e i viaggi da "noi" cittadini. Quando gli cedono i nervi, in compenso, crea casini madornali scoprendo giocoforza gli altarini: in occasione delle vicende Muccin, Mazzorana e poi Teza, ha mostrato tutta la sua statura di vigliacco: prima, durante e "naturalmente" nel dopo. Sempre secondo me diversi suoi "atti istituzionali" però dovrebbero interessare parecchio la parte attenta della magistratura, e chissà mai. Vive d'immagine e in perenne conflitto d'interesse. La Mafia fa questo. Nel suo piccolo, fa tutto questo, e molto altro ancora. L'omminicchio più sbagliato, nel luogo più stuprato (dai suoi predecessori e padrini politici). Vero è che l'allievo ha superato il maestro ... sarà per logica evoluzione un delinquente ... sono finiti in una una amministrazione che di quell'antica "mafia-politica" è figlia ed "erede" oggettiva e soggettiva" ... "Nota a margine: Fattore Sciascia = lo scrittore di Racalmuto soleva suddividere il genere umano in quattro fondamentali categorie decrescenti: uomini, mezzi uomini, ominicchi e quaquaracquà" ... "L'ultima Notizia Indegna porta da oggi la firma a freddo di un freddo 35enne, sindaco di un paese fortissimamente emblematico quanto artificiale, a sua volta di 41 anni ... questo sembra il risultato. Novello Maramaldo? Ennesimo "record" del campionato indicibile dei senza vergogna?" ... "io son convinto che il sig. sindaco Pierluigi De Cesero abbia realizzato nel posto più sbagliato, sulle persone più sbagliate al mondo e nel modo più squallido la più oscena decisione (figura) della sua (giovane) vita. E vorrei fosse ben chiaro, della Sua Sua giunta" ... "quell'atelier colla mostra fotografica e il 'libro degli ospiti" da cui il Sindaco fa strappare regolarmente le pagine colle eventuali critiche dei visitatori" ... "la reazione del sindaco (dopo anni di melina e di menzogne, e boicottaggi vari) fu ...'' ... "i ruoli di guardie e ladri, di antivandali - come può accadere nei sottogoverni mafiosi che dal dopo Strage pilotano il "Vajont" e le sue conseguenze - sono dunque invertiti: a mio parere, i vandali autentici se ne stanno dietro, non davanti alle telecamere. In Comune, o all'ufficio stampa della Fiera, che è poi la stessissima cosa." ... "per questo motivo gli amministratori longaronesi hanno un grosso debito affaristico (di contiguità) con lui" ... "la medesima destra mafiosa e affarista rappresentata nel ventennio fascista e nel dopoguerra dalla SADE, e nel terzo millennio dal Grande Elettore dell'attuale amministratore''.
In Pagnacco (UD) ; da aprile 2007 a tutt'oggi (querela dd. 13.07.2007)

Con l'intervento del Pubblico Ministero dott.ssa Gaspardis con delega, delle parti civili con l'avv. R. Mario in sostituzione dell'avv. M. Paniz del Foro di Belluno e del difensore di fiducia per entrambi avv. Mery Mete del foro di Udine.

Le parti hanno concluso come segue:

- Il P.M.: Euro 1.000 di multa ciascuno.

- Il difensore delle parti civili, avv. Mario:chiede la condanna degli imputati con le conclusioni scritte che deposita e nota spese.

- Il difensore dell'imputato: per Dal Farra: assoluzione perché il fatto non costituisce reato tenuta conto la scriminante ex art. 51 c.p.; in subordine minimo della pena concessione attenuanti generiche ex art. 62 co. 1 c.p.. Per Trevisani chiede ex art. 530 c.p.p. assoluzione per non aver commesso il fatto o perché non costituisce reato. In caso di condanna chiede che il risarcimento venga liquidato in separata sede, e che l'eventuale sequestro del sito rimanga solo sulle pagne web oggetto di incriminazione.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Dal Farra Tiziano e Trevisani Loredana erano tratti a giudizio con decreto di di citazione diretta, per rispondere del reato ascritto.

Si costituivano parti civili De Cesero Pierluigi ed il Comune di Longarone. Ammesse Ie prove, si svolgeva l'istruttoria dibattimentale con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti, l'assunzione di prove testimoniali, l'esame degli imputati e l'acquisizione di ulteriori dichiarazioni spontanee.

All'udienza del 22.2.2011 veniva dichiarata chiusa l'istruttoria e le parti, in esito alla discussione, concludevano nei termini riportati in verbale. II Giudice pronunciava come in dispositivo.

Ad avviso del Giudice la complessa ed articolata istruttoria ha consentito di dimostrare la penale responsabilità del solo Dal Farra Tiziano per l'ascritta diffamazione a mezzo internet ai danni di De Cesero Pierluigi e dell'amministrazione comunale di Longarone.

Il procedimento trae origine da una querela sporta in data 13.7.2007 dal De Cesero, in proprio e quale sindaco pro tempore del Comune di Longarone, riferita alia pubblicazione sul sito internet www.vajont.org di una serie di scritti e riflessioni a firma del Dal Farra, a suo avviso aventi carattere lesivo della reputazione sua e della ammministrazione comunale.

Il sito in questione, curato dal Dal Farra per espressa ammissione dell'imputato, contiene la raccolta di migliaia di documenti, articoli di giornale, foto, scritti e testimonianze in genere riguardanti la nota tragedia del Vajont; e Ie vicende, anche successive, ad essa correlate. Nelle pagine contestate, il Dal Farra, nel trarre Ie somme dalla sua raccolta storica, descrive i ritratti di alcuni personaggi pubblici coinvolti nella vicenda, esprimendo nei Ioro confronti dei giudizi personali estremamente sferzanti.

La parte che ci interessa riguarda la descrizione della figura del De Cesero Pierluigi, sindaco del comune di Longarone dal giugno 1999 al 2009, promotore di alcune importanti ed in parte contestate iniziative riguardanti il recupero della memoria della tragedia quali la ristrutturazione del cimitero monumentale di Fortogna, destinato ad ospitare le vittime del disastro.

Il Dal Farra tratteggia un ritratto decisamente negativo del De Cesero, utilizzando espressioni molto forti, riportate nel capo d'imputazione, accusandolo di essere "omminicchio" e in più occasioni "quaquaraquà" (il riferimento è al noto passo del romanzo "II giorno della civetta" di L. Sciascia, in cui lo scrittore mette in bocca al personaggio del padrino mafioso Don Mariano la celebre ripartizione del genere umano in più categorie); il sindaco è definito anche superfluo, iniquo, assolutamente cialtrone, spudorato e cinico menefreghista, espressione della mafia che lo ha eletto, esponente di una amministrazione figlia ed erede dell'antica mafia-politica, mentre il suo successore sarebbe stato per logica evoluzione un delinquente. Nello spazio dedicato al consigliere Giovanni Danielis, inoltre, il Dal Farra estende il suo giudizio negativo alla amministrazione di Longarone, definita "svergognata e sfacciata". Per la completa lettura dello scritto, si rinvia comunque alla esaustiva riproduzione contenuta nel capo d'imputazione.

La questione posta alla base del presente procedimento guarda essenzialmente l'applicazione dell'esimente del diritto di critica, in quanto Dal Farra non ha mai rinnegato la paternità delle frasi oggetto di imputazione.

Va premesso che non è in discussione il diritto di un soggetto di raccogliere, riordinare e conservare documenti o testimonianze storiche riguardanti eventi tragici della storia nazionale, opera sicuramente meritoria, o di contestare o criticare l'operato di uomini politici o soggetti pubblici in genere, i quali, per la loro particolare posizione sono esposti, più dei privati cittadini, al giudizio ed alla valutazione da parte della società civile; ciò che non è consentito dall'ordinamento è utilizzare delle vicende storiche come pretesto per quello che oggettivamente risulta essere un attacco gratuito alla dignità della persona in quanto tale e non una contestazione del suo operato.

Rapportando i giudizi e le espressioni usate dall'imputato alle vicende storiche cui si riferiscono, ricostruite attraverso l'approfondita istruttoria dibattimentale, si ritiene che i toni abbiano oltrepassato i limiti che la costante Giurisprudenza di legittimità ha individuato per l'esercizio di critica, costituiti essenzialmente dal rispetto della dignità altrui. Nell'ipotesi del diritto di critica, ed in particolare della critica politica, il rispetto della verità del fatto assume un limitato rilievo, necessariamente affievolito rispetto alla diversa incidenza sul versante del diritto di cronaca, in quanto la critica, quale espressione meramente soggettiva, ha per sua natura carattere congetturale, che non può, per definizione, pretendersi rigorosamente obiettiva ed asettica. Il limite immanente all'esercizio del diritto di critica è, pertanto, essenzialmente il rispetto per la dignità altrui, non potendo lo stesso costituire mera occasione per gratuiti attacchi alla persona ed arbitrarie aggressioni al suo patrimonio morale, anche mediante l'utilizzo di "argumenta ad hominem" (vedi Cass. N. 4938 del 28.10.2010)
In tema di diffamazione, inoltre, espressioni che trasmodino in un'incontrollata aggressione verbale del soggetto criticato e si concretizzino nell'utilizzo di termini gravemente diffamanti e inutilmente umilianti superano il limite della continenza nell'esercizio del diritto di critica (Cass. Sez. 5. Sentenza n. 29730 del 04/05/2010).

Il Dal Farra non ha svolto una critica, anche appassionata, argomentata o ragionata sulle scelte dell'amministrazione comunale di Longarone, esponendo le sue ragioni di dissenso, ma ha disegnato in maniera sintetica, quasi apodittica, un ritratto del sindaco assolutamente negativo e svilente, con scarni ed insufficienti riferimenti fattuali, fornendo agli occhi del lettore un'immagine cetamente lesiva della dignità personale del soggetto rappresentato.

Nel presente giudizio, è stata dedicata una particolare attenzione processuale alla ricostruzione del contesto storico-sociale da cui sono scaturiti i giudizi sprezzanti espressi dal Dal Farra, anche al fine di verificare se vi fossero degli eventi, o dei comportamenti tali da giustificare, anche dal punto di vista meramente soggettivo, l'utilizzo di toni tanto aspri e virulenti, ma la risposta è stata negativa.

Alcune delle accuse mosse al De Cesero, per quanto forti e decontestualizzate, potrebbero in astratto essere ricondotte nell'alveo del diritto di critica, in quanto non è necessariamente diffamatoria l'attribuzione ad un soggetto politico di scarso coraggio o di mancanza di personalità, di serietà, o di autonomìa di pensiero, trattandosi di valutazioni personali, spesso opinabili, suscettibili di diversa interpretazione, ma comunque riconducibili al suo concreto operato. Ad avviso del Giudice il Dal Farra ha tuttavia trasmodato dal diritto di critica nella parte in cui ha utilizzato delle espressioni nel complesso gratutitamente infamanti, definendo il sindaco "superfluo, iniquo, assolutamente cialtrone", e soprattutto quando ha messo in discussione l'onestà della persona di De Cesero e della sua amministrazione, con i ripetuti accostamenti all'ambiente mafioso e delinquenziale di cui lo stesso sarebbe emanazione.

La nozione di associazione di tipo mafioso implica dei contenuti ben precisi, ricavabili dal codice penale, certamente noti al pubblico dei lettori, riferiti alla forza di intimidazione del vincolo associativo ed alla condizione di assoggettamento ed omertà che ne deriva, alla finalità di acquisire il controllo delle attività economiche, sociali e politiche in genere di una determinata area territoriale.

Il riferimento alla cultura o all'ambiene mafioso implica pertanto un immediato collegamento a una realtà caratterizzata da omertà, intimidazioni, condizionamenti, sopraffazioni, favoritismi, gestione opaca e personalistica della cosa pubblica.

La ricostruzione delle vicende da cui il Dal Farra ha tratto spunto per i suoi giudizi non ha tuttavia fatto emergere, nell'operato della gestione De Cesero, eventi tali da giustificare un tale reiterato accostamento.

Premesso che il De Cesero ha affermato di non essere mai stato coinvolto in inchieste giudiziarie di alcun genere, e sul punto non è stato smentito, va evidenziato che la vicenda storica più rilevante riferita alla sua figura, da cui sono derivati diversi strascichi, ha riguardato la ristrutturazione del cimitero di Fortogna, in cui erano ospitate le vittime del disastro. Il progetto di ristrutturazione del cimitero, reso necessario dal degrado che aveva colpito la struttura, era stato affidato a una apposita commissione, con il coinvolgimento della cittadinanza, contattata tramite lettere ed avvisi pubblici, allo scopo di raggiungere una decisione il più possibile condivisa. Con la definizione del progetto, si era passati all'affidamento dell'incarico ed alla inaugurazione della struttura, avvenuto nel 2004. Una parte minoritaria della popolazione, raccolta in un "comitato di sopravvissuti", di cui il Dal Farra si è sostanzialmente fatto portavoce, ha contestato il progetto sia nella forma, in quanto non tutti i sopravvissuti erano stati convocati durante le fasi di progettazione dell'intervento, sia nella sostanza, in quanto era stata decisa la completa rimozione delle lapidi preesistenti, molte delle quali avevano un profondo significato per i parenti dei sopravvissuti, e la loro sostituzione con dei cippi di marmo di identica forma e stile.

Nel progetto iniziale non era stata affrontata la questione relativa alla destinazione delle lapidi preeesistenti, tanto che alcune delle vecchie lapidi erano state distrutte dalle ruspe nel corso dei primi lavori, evento che aveva destato la protesta di alcuni cittadini: era stato comunque deciso di conservare le lapidi in vista della futura esposizione negli appositi spazi del cimitero restaurato, esposizione che in ogni caso non risulta essere ancora stata attuata.

Alla ristrutturazione del cimitero si collega la vicenda dei coniugi Vincenzo e Carolina Teza: in seguito al danneggiamento notturno di alcuni cippi del nuovo cimitero, era stato presentato un esposto contro ignoti, da cui era scaturito un procedimento penale a carico di Vincenzo Teza, il quale aveva perso l'intera famiglia nel disastro ed aveva rimosso i cippi riferiti ai resti dei suoi cari, quale protesta contro le modalità di ristrutturazione del cimitero in cui erano sepolti i suoi familiari; il processo davanti al Tribunale di Belluno si era concluso con la remissione della querela da parte del De Cesero; il sindaco, in un primo tempo, aveva subordinato la remissione alle scuse formali da parte del Teza ma poi, anche per l'intercessione di terze persone, aveva rinunciato alle scuse ed aveva ugualmente ritirato la denuncia.
Vicenda analoga si era verificata in seguito ad una denuncia sporta da De Cesero verso Gino Mazzorana per degli insulti proferiti in un momento di rabbia, originato sempre dalla questione del cimitero, denuncia poi ritirata dalla persona offesa; da tali vicende il Dal Farra ha tratto spunto per l'accusa di vigliaccheria nei confronti di De Cesero.

Ulteriori contestazioni da parte della minoranza erano sorte in merito al destino della tomba del vescovo Muccin: questi, pur non essendo una vittima del disastro, era stato seppellito nel cimitero di Fortogna, secondo il suo desiderio, quale segno di riconoscenza da parte della cittadinanza per la vicinanza e l'umanità dimostrate nel periodo successivo alla tragedia; per le stesse ragioni, nella ristrutturazione, si era deciso di salvaguardare la lapide della sua tomba, la quale, a differenza delle altre, non era stata rimossa: tale decisione, condivisa dalla maggioranza dei cittadini, era stata considerata da alcuni, in quanto a loro avviso il cippo del vescovo avrebbe dovuto essere uguale a quello di tutti gli altri. Negli scritti del Dal Farra è poi citato lo sfratto della sede del c.d. "Comitato dei Sopravvissuti del Vajont", presieduto dalla signora Micaela Coletti, situata in una stanza di un immobile di proprietà del comune; con lettera del 19.10.2004 il sindaco De Cesero aveva chiesto il rilascio del locale, che serviva al comune per il perseguimento delle proprie finalità. Il De Cesero ha chiarito che la richiesta di rilascio del locale era propedeutica ad un programma di ristrutturazione dell'intero immobile che poi era stato fermato per ragioni amministrative, tanto che il comitato anche in epoca successiva aveva continuato ad utilizzare la stanza in questione. Un'ulteriore contestazione viene mossa da Dal Farra all'atteggiamento censorio del sindaco, che avrebbe fatto strappare alcune pagine del "libro degli ospiti" del cimitero contenenti le eventuali critiche dei visitatori. Tali fatti sono tuttavia riferiti solo dallo stesso Dal Farra, mentre il teste Oliviero ha ricordato che in una circostanza il custode del cimitero, di sua iniziativa, aveva strappato alcune pagine dal libro degli ospiti perché vi erano state scritte frasi oscene; in ogni caso non vi è prova del fatto che il sindaco avesse impartito una tale direttiva censoria.

Questa la sintetica ricostruzione dei fatti nel loro nucleo essenziale, eseguita alla luce dei documenti e delle prove testimoniali acquisite nel corso dell'istruttoria.

E' evidente che una vicenda dolorosa e controversa, quale il disastro del Vajont, che ha profondamente segnato il vissuto di una intera comunità, continui a produrre lacerazioni nelle coscienze, soprattutto se la tematica riguardante la tragedia e l'accertamento delle sue responsabilità va ad intrecciarsi con questioni delicate e controverse, quali la memoria dell'accaduto, l'uguaglianza dell'uomo di fronte alla morte, il rispetto del ricordo dei defunti. Un tale intreccio di sentimenti, individuali e collettivi, non può produrre soluzioni e progetti unanimemente condivisi, in quanto ogni soggetto interpreta e ricostruisce la realtà secondo la propria sensibilità, il proprio coinvolgimento personale ed il proprio punto di vista: gli articoli dei giornali e le varie testimonianze raccolte nel corso del procedimento hanno dato voce alle diverse anime della cittadinanza ed alle differenti correnti di pensiero, anche con riferimento al progetto di ristrutturazione del cimitero monumentale, tutte meritevoli di considerazione e rispetto.
Allo stesso modo, è comprensibile che una amministrazione comunale che intenda promuovere dei progetti di ristrutturazione, di cui vi è oggettiva necessità, dopo aver coinvolto la popolazione nel suo complesso per la definizione delle linee guida sostanziali, proceda all'attuazione del programma anche se una piccola parte minoritaria resti dissenziente, altrimenti nessuna iniziativa pubblica potrebbe mai essere realizzata.

L'operato dell'amministrazione comunale, per quanto diretto a coinvolgere il maggior numero possibile di cittadini, non è esente da critiche: probabilmente non tutti i superstiti o gli interessati sono stati avvisati dell'iniziativa, anche la difficoltà di individuare tutti i soggetti legittimati, altri non si son sentiti presi nella giusta considerazione, allo stesso modo poteva essere usata maggiore cura e sensibilità nella rimozione delle lapidi preesistenti nel cimitero e nella prospettazione del loro riutilizzo, del resto ogni processo umano è perfettibile; vi è tuttavia una profonda differenza di toni tra le modalità con cui tali critiche sono state argomentate dai diretti interessati, anche con lettere o interviste sulla stampa, e quelli adottati dal Dal Farra nello scritto contestato: nessuno degli incidenti di percorso appare infatti suscettibile di giustificare l'accusa di illegalità e di contiguità al metodo mafioso, più volte ribadita, anche in modo allusivo, dall'imputato, con una insistenza che non trova riscontro nei fatti di causa.

Nessuno degli eventi controversi appare infatti riconducibile ad una collusione di tipo mafioso, né è stata fornita la prova di fatti concreti idonei a supportare tale accusa; in un documento prodotto è messa in discussione la regolarità della gara di appalto per la fornitura dei cippi in marmo di Carrara del cimitero, ma l'amministrazione ha ribadito formalmente la legittimità della procedura con attestazione che, per quanto consta, non risulta essere stata contestata. La giornalista Vastano Lucia, vicina al Comitato dei superstiti, ha riferito di aver ricevuto una telefonata sospetta da un soggetto qualificatosi come appartenente alla DIGOS di Belluno, che stava raccogliendo informazioni circa una raccolta di firme in atto, ma tale iniziativa, che tra l'altro aveva riguardato anche l'ex sindaco Migotti, appare poco significativa per integrare una intimidazione di tipo mafioso. Allo stesso modo non sufficienti a supportare l'accusa di collusione alla "mafia-politica" sono le ulteriori vicende controverse emerse nel corso dell'istruttoria, comunque non richiamate nello scritto del Dal Farra, quali la mancata adesione del comune di Longarone alla raccolta firme ed alla conseguente staffetta per la loro consegna al Quirinale e la omessa pubblicazione di un libro curato dalla Vastano sulla tragedia del Vajont e sulle vicende successive, con disattesa corresponsione del contributi pubblici promessi.

Sulla base delle osservazioni che precedono, si ritiene che il Dal Farra dovrà essere dichiarato responsabile per l'ascritta diffamazione aggravata dall'attribuzione di un fatto determinato e dall'utilizzo di un mezzo di pubblicità.

Diverse valutazioni dovranno essere svolte per le posizioni della Trevisani, la quale è stata coinvolta nel processo in quanto titolare del sito internet su cui sono apparse Ie pagine contestate. Va rilevato che il Dal Farra si è assunto la piena responsabilità degli scritti in questione, mentre la Trevisani ha precisato che pur condividendo l'iniziativa di accogliere e riordinare tutti i documenti riguardanti la vicenda del Vajont, non ha collaborato in alcun modo alla redazione delle pagine incriminate, né ha condiviso i toni e lo stile usati dal Dal Farra. Non risulta pertanto che la Trevisani abbia fornito alcun contributo, morale o materiale, alla redazione delle pagine oggetto di imputazione, né a suo carico è configurabile una responsabilità a titolo di omissione, non essendo presente nell'ordinamento alcun obbligo di attivarsi ed impedire l'evento a carico dei titolari di siti internet, analogamente a quanto previsto per la stampa: sul punto è intervenuta la Giurisprudenza di legittimità, la quale ha chiarito che il dettato dell'art. 57 c.p. non è applicabile al c.d. giornale telematico, in quanto la lettera della legge e la sua ratio fanno riferimento al concetto di "stampa", concetto nel quale non può essere ricompresa l'informazione online. Né può pensarsi a una interpretazione analogica, trattandosi evidentemente di un'analogia in 'malam partem'.
Ne consegue che il direttore di un giornale "on line" non può rispondere, ex Art. 57 cod. pen. di omesso controllo sui contenuti pubblicati (Cass. Sent. 35511 del 16.7.2010). In ossequio al principio sopra richiamato, applicabile anche alla figura del semplice proprietario di un sito internet, la Trevisani dovrà essere assolta dai reato ascritto per non aver commesso il fatto.

Quanto al trattamento sanzionatorio, si ritengono concedibili al Dal Farra le circostanze attenuanti generiche, equivalenti alle aggravanti contestate nonostante precedenti speciali, anche specifici, sia in considerazione della positiva condotta processuale (l'imputato è stato presente a tutte le udienze, non si è sottratto all'esame ed ha fornito la sua versione dei fatti, assumendosi la piena responsabilità dei suoi scritti sia per la finalità la documentazione storica e di denuncia sociale con cui il Dal Farra ha operato, pur eccedendo nei limiti della continenza.
Non risulta invece concedibile la circostanza attenuante di cui all'Art. 62 n.1 c. p., invocata dalla difesa, in quanto secondo la Giurisprudenza di legittimità i motivi di particolare valore morale o sociale rilevanti in tal senso sono soltanto quelli avvertiti come tali dalla prevalente coscienza collettiva, ed intorno ai quali sia un generale consenso; inoltre le accuse e le contestazioni mosse dal Dal Farra, secondo quanto emerso dall'istruttoria, non possono essere ricondotte ad un modo di sentire diffuso nella generalità dell'opinione pubblica delle popolazioni locali coinvolte nella vicenda, considerato che larga parte della cittadinanza aveva apprezzato le modalità di ristrutturazione del cimitero di Fortogna e l'operato in genere del sindaco De Cesero (vedi Cass. N. 20312 del 29.4.2010).

Valutato pertanto tutti i parametri di cui agli artt. 133 e 133 bis c.p., si stima equo condannare Dal Farra Tiziano alla pena di Euro 500 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.

All'accertamento della penale responsabilità del Dal Farra Tiziano consegue la condanna al risarcimento dei danni subiti dalle costituite parti civili in considerazione della divulgazione a mezzo internet delle affermazioni diffamatorie, liquidati in via equitativa in Euro 5.000 per il De Cesero ed Euro 2.000 per l'amministrazione del comune di Longarone; l'imputato dovrà altresì rifondere alle parti civili Ie spese di difesa, liquidate come in dispositivo, in considerazione della durata e della complessità del procedimento e con esclusione delle spese non documentate.

Per impedire la prosecuzione del reato, il sito internet sottoposto a sequestro preventivo potrà essere restituito all'avente diritto, previa cancellazione delle pagine contenenti Ie frasi riportate nel capo d'imputazione, da eseguirsi da parte della Polizia Postale.

Risulta opportuno riservarsi termine di gg. 90 per il deposito della sentenza, ex art. 544/III.

P. Q. M.

Visti gli artt. 533, 535 c.p.p.

dichiara

DAL FARRA Tiziano responsabile del reato ascritto e, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate lo condanna alla pena di Euro 500 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.
   Visti gli artt. 53 b ss. C.p.p.

condanna

L'imputato al risarcimento dei danni subiti dalle costituite parti civili, liquidati in Euro 5.000 per il De Cesero, in proprio e quale sindaco pro tempore del comune di Longarone, ed Euro 2.000 per il comune di Longarone, oltre alla rifusione delle spese di difesa in favore delle parti civili liquidate in Euro 4.800 per onorari oltre rimborso spese generale, IVA e CNA come per legge.
   Visto art. 530 c p.p.

assolve

TREVISANI Loredana dal reato ascritto per non aver commesso il fatto.

Dispone il dissequestro e la restituzione all'avente diritto del sito internet in sequestro, previa cancellazione delle pagine contenenti Ie frasi riportate nel capo d'imputazione.
   Visto l'art. 544 III co c.p.p.

Assegna

Termine di gg 90 per il deposito della sentenza.

   Così deciso in Udine il 22.2.2011

Il Giudice

Emanuele Lazzaro

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Un tempo, leggevi queste cose e ti trovavi su www.vajont.org.
Poi sbucarono - e vennero avanti - i delinquenti, naturalmente quelli istituzionali ....

  


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Ritagli di giornali, motivazioni e libere opinioni, ricerche storiche, testi e impaginazione di Tiziano Dal Farra - Belluno
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Fortogna:
nella foto sotto, il *Giardino delle bestemmie* attuale, un fal$o TOTALE dal 2004: un falso storico, fattuale, e ASSOLUTAMENTE IMMORALE da 3,5 mln di Euro. Un FALSO TOTALE e oggettivo - a cominciare dai FALSI cippi «in marmo di Carrara» - targato *sindaco De Cesero Pierluigi/Comune di Longarone 2004*.
Oggi questo farlocco e osceno «Monumento/sacrario» in località S. Martino di Fortogna riproduce fedelmente in pianta e in miniatura, come un parco "Italia" di Viserbella di Rimini, il campo "B" del lager nazista di Auschwitz/Birkenau. Fantastico, no? ed e' la verita' verificabile ma se solo ti azzardi a dirlo o far notare le coincidenze, sono guai. $eri. Perché... qui in Italia, e soprattutto in luoghi di metàstasi sociale e interessi inconfessabili come la Longarone 'babba' ... «la Verità si può anche dire. Ma però che non ci sia nessuno che l'ascolti (o legga!)»

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Ma tutto deve andare come da copione, in Longar-Corleone. Dal dicembre del 1964 qui è così: lo mise nero su bianco gente colle spalle ben più larghe delle mie, e in tempi non sospetti:

«E' quasi come in Sicilia, mi creda; a Longarone si configurano gli elementi tipici della mafia. Non è questione di partito 'A', o 'B'; c'è un determinato giro fatto di poche persone all'interno del quale non entra nessuno. Il potere è in mano a costoro, cinque o sei persone a Longarone, e poi qualche diramazione fuori, cioè altre persone nei posti giusti, perché un sistema del genere non può sopravvivere se non c'è corruzione».
Fonte: Giampaolo Pansa, sul Corriere della Sera del 9 ottobre 1973; sta riportato sul libro della Lucia Vastano. LIBRO CONSIGLIATISSIMO.

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