Progetto Di Legge 3106 (Vajont)

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   PDL N. 3106



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

SPERANDIO, CACCIARI, PEGOLO, CREMA, VENIER, FISTAROL, BRESSA, MIGLIORE, DONADI, FABRIS, TRUPIA, LOMAGLIO, ACERBO, PROVERA, PERUGIA, DURANTI, GIANNI FARINA, FOGLIARDI, DIOGUARDI, CAMPA, MISTRELLO DESTRO, MILANATO, NICCHI, MADERLONI, BUFFO, SINISCALCHI, BURGIO, FOLENA, DANIELE FARINA, SMERIGLIO, DE CRISTOFARO, OLIVIERI, ANDREA RICCI, IACOMINO, GUADAGNO detto VLADIMIR LUXURIA, VACCA, BOATO, FRIGATO, FRIAS, ROCCHI, FRONER, FIORIO, DE ZULUETA, FUNDARÒ, MARTINELLO, PAGLIARINI, FRANCO RUSSO, BALDUCCI, MUNGO, MARIO RICCI, (+ PANIZ)

Istituzione della «Giornata nazionale in memoria delle Vittime dei disastri industriali »

Presentata il 2 ottobre 2007

Vajont.

È morto Guglielmo Cornaviera. Il suo impegno per conservare la memoria della tragedia e contro le speculazioni faceva di una legge come questa un obiettivo imprescindibile.
Fino all'ultimo in prima linea, si è battuto per tutta la vita a favore dei superstiti non risarciti

Guglielmo Cornaviera, Longarone
BELLUNO, SABATO 27 OTTOBRE 2007
Si è spento a 74 anni Guglielmo Cornaviera: la «memoria vivente» del Vajont e di mille battaglie civili ha cessato di vivere proprio mentre questo PDL veniva consegnato al Presidente Bertinotti.
Onorevoli Colleghi!

- L'Italia e l'Europa hanno avuto un lungo elenco di vittime troppo spesso espunte dai libri di storia, si tratta di donne e di uomini caduti a causa di stragi ambientali, vere e proprie catastrofi causate dall'insipienza umana. Il modello di sviluppo prevalente considerava, e talvolta considera, i grandi incidenti industriali come «effetti collaterali» di attività imprenditoriali teoricamente rivolte al benessere della popolazione.
      Dovrebbe bastare il ricordo di alcuni luoghi quali il Vajont, Seveso, Stava [dossier Stava] e Porto Marghera, per evocare le tremende sciagure e gli orribili crimini perpetrati contro intere comunità, colpevoli solo di lavorare e di abitare vicino a luoghi dove erano presenti attività industriali. La presente proposta di legge vuole impegnare la Repubblica italiana a combattere l'oblio di fatti tanto gravi che hanno segnato la storia di intere regioni. Per questo pensiamo di dare un seguito al dettato costituzionale degli articoli 9 e 32 proponendo l'istituzione di una Giornata nazionale dedicata alle vittime dei disastri industriali. L'articolo 9 tutela, non a caso insieme, il paesaggio e il patrimonio storico nazionali e l'articolo 32 tutela la salute come diritto dell'individuo e interesse della comunità.
      - La celebrazione della Giornata nazionale è prevista il giorno 9 ottobre in memoria del disastro industriale più orrendo della vicenda italiana contemporanea: quella del Vajont. Il 9 ottobre 1963, infatti, una frana staccatasi dal monte Toc e precipitata nel bacino artificiale creato dalla diga del Vajont, provocò un'onda che scavalcò la diga e travolse, distruggendolo, il paese di Longarone; 1.917 furono le vittime, di cui 1.450 a Longarone, 109 a Castellavazzo, 158 a Erto e Casso e 200 originarie di altri comuni a cavallo delle regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia.
      - La Giornata nazionale vuole essere un momento di riflessione sui grandi costi che la crescita industriale ha comportato quando non ha tenuto conto dell'ambiente e della necessaria armonizzazione tra gli interessi pubblici e privati, nonché sui rischi connessi a uno sviluppo selvaggio. È una funzione statale espressamente prevista dalla Costituzione - alla lettera s) del secondo comma dell'articolo 117 - quella della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema attraverso una legislazione coerente e per svolgere efficacemente tale compito lo Stato deve promuovere il massimo della consapevolezza. Gli errori delle generazioni passate devono servire da monito per quelle attuali, perciò l'istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dei disastri industriali coniuga il ricordo all'impegno per il futuro, coinvolgendo Ministeri, regioni ed enti locali.
      - Proponiamo, quindi, che questi soggetti pubblici facciano del 9 ottobre un momento di approfondimento storico-scientifico dei temi correlati ai disastri industriali. L'istituzione della Giornata nazionale non può essere «a costo zero», poiché è necessario prevedere una serie concreta di iniziative non solo, come già esposto, per sensibilizzare l'opinione pubblica, ma anche per incentivare il rispetto all'ambiente, in particolare da parte delle fasce più giovani e recettive del Paese. Proponiamo, conseguentemente una spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2008.




PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. È istituita la «Giornata nazionale in memoria delle vittime dei disastri industriali», da celebrare annualmente il giorno 9 ottobre.
      2. La ricorrenza istituita ai sensi del comma 1 del presente articolo è considerata solennità civile e non determina riduzione dell'orario di lavoro negli uffici pubblici ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260, né, qualora cada nei giorni feriali, costituisce giorno di vacanza o comporta riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado.

Art. 2.

      1. In occasione della Giornata nazionale di cui all'articolo 1 il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero della salute, il Ministero dello sviluppo economico e le regioni, con la collaborazione degli enti locali, d'intesa con le associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, promuovono e organizzano, con l'apporto delle scuole di ogni ordine e grado nonché delle università, iniziative pubbliche finalizzate:

          a) a rendere accessibili le informazioni circa le stragi e i disastri industriali avvenuti in Europa e nel mondo;

          b) a finanziare, attraverso l'istituzione di apposite borse di studio, le ricerche storiche e scientifiche sui disastri industriali;

          c) a sviluppare una maggiore consapevolezza della necessità di tutelare la salute e il patrimonio ambientale del Paese;

          d) a informare e a sensibilizzare l'opinione pubblica sull'opportunità di dare maggiore impulso alla prevenzione e ai princìpi di precauzione e di sostenibilità delle attività umane.

Art. 3.

      1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente legge è autorizzata, a decorrere dall'anno 2008, la spesa annua di 1 milione di euro.
      2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede, per gli anni 2008 e 2009, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.





FONTE: http://www.camera.it/_dati/lavori/

 

  

26 OTTOBRE 2007

(clicca per approfondire)

0

27 OTTOBRE 2007

00