=============== Sentenza & motivazioni ==================        

 

 

N. 2126/2006 R.G. N.R.

N. 1147/2007 R.G.DIB

 

N.523/2008 Sent.

Depositata il 22 Aprile 2008

N. Reg. Esec.

 

Mod.3/SG

Scheda il

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Daniele Faleschini Barnaba ha pronunciato all'udienza del 18 marzo 2008 la seguente

 

SENTENZA

 

nel procedimento a carico di:

 

Dal Farra Tiziano nato a Romanshorn (Svizzera) il 3.6.1967 residente a Pagnacco Via Colloredo n. 52/4 - domicilio eletto -

 

- libero contumace -

 

IMPUTATO

 

del reato previsto e punito dall'art. 595 commi 1 e 3 c.p. perch, mediante la pubblicazione di scritti sul sito Internet www wineathomeit.com - di cui di fatto gestore - offendeva l'onore ed il decoro di Bratti Gioacchino mediante la pubblicazione delle frasi "... il Bratti ha avallato il doppio stupro del suo successore, spargendo senza alcun problema ulteriore sale su antiche ferite. Trovata meschina, poco cristiana e molto democristiana. Che fa a cazzotti con la reputazione (apparente) e l'onest (intellettuale) dell'ex plurisindaco" e "che in un contesto simile, una affiatata coppia di sinergici burattini eterodiretti santifichi il democristiano (molto poco cristiano) Bratti Gioacchino, automatico. Va da s che gli imbambolati bellunesi di Urussanga o di una Zurigo, da questi mafiosi o da un'Agenzia Cupolare rappresentata da un autentico Padrin (nomen omen?), non sapranno mai di questo e d'altro.".

Fatti in Pagnacco (UD), luogo di pubblicazione del sito internet ed accertato in data 13 gennaio 2006.

 

Con l'intervento del pubblico ministero dott.ssa Terzariol, Parte Civile Bratti Gioacchino con l'avv. Maurizio Paniz del Foro di Belluno sostituito ex art. 102 c.p.p. dall'avv. Raffaella Mario del Foro di Belluno e del difensore di fiducia avv. Stefano Arpino del Foro di Udine

 

 

 

Conclusioni delle parti:

Il P.M : condanna dell'imputato alla pena di anni 1 di reclusione.

Il difensore di Parte Civile: dimette conclusioni scritte alle quali si riporta e nota spese.

Il difensore dell'imputato: assoluzione perch il fatto non costituisce reato.

=========================

 

Fatto e diritto

 

Con decreto di citazione diretta di data 22.3.2007 l'imputato Dal Farra Tiziano veniva tratto a giudizio per rispondere dell'imputazione di cui alla rubrica. Nella dichiarata contumacia dell'imputato, avutasi la costituzione di parte civile della persona offesa Bratti Gioacchino ed esperito vano tentativo di conciliazione, si dichiarava aperto il dibattimento e, ammesse le prove con ordinanza resa ex art. 495 c.p.p., si procedeva all'istruzione dibattimentale mediante assunzione di testi ed acquisizione di documentazione; la difesa dell'imputato, nulla opponendo le altre parti e consentendovi il Tribunale, rinunziava ad ulteriori testi di lista siccome superflui; rigettate ulteriori richieste istruttorie siccome non necessarie alla decisione e dichiarata l'utilizzabilit degli atti acquisiti al fascicolo dibattimentale. Le parti concludevano come in epigrafe ed il Tribunale pronunziava come da dispositivo.

                                                ***

 

La penale responsabilit dell'imputato risulta provata.

 

Il capo d'imputazione ha ad oggetto la pubblicazione nel gennaio 2006 di un articolo a firma del Dal Farra sul sito internet www.wineathomeit.com, nel quale, a commento di una notizia di cronaca firmata dal giornalista Padrin Roberto, si esprimevano aspri giudizi nei confronti dell'odierna parte civile Bratti Gioacchino, gi per lungo tempo sindaco del Comune di Longarone, in relazione ad una visita da lui resa quale presidente dell'Associazione Bellunesi nel Mondo alla citt brasiliana di Urussanga, gemellata con Longarone.

 

Va anzitutto rilevato che la diffusione tramite un sito internet di contenuti di carattere diffamatorio di per s idonea ad integrare il reato di diffamazione aggravata a norma dell'art. 595 comma 3 c.p., atteso l'indubitabile connotato di pubblicit di tale mezzo di comunicazione, atto per sua stessa natura e funzione a raggiungere un'indeterminata pluralit di utenti abilitati al collegamento con la rete web; la diffamazione si struttura quale reato di evento, dal che consegue che la consumazione si verifica al tempo e nel luogo in cui i terzi percepiscono le espressioni ingiuriose a seguito dell'attivazione del collegamento alla rete (in argomento Cass. sez. V, 21.6.2006, n 25875; Cass. sez. V, 17.11.2000, n 4741). Per terzi debbono intendersi tutti i soggetti che prendano conoscenza del contenuto delle frasi in questione, realizzandosi la consumazione nel momento in cui avvengono tali prese di conoscenza, anche non contemporanee ed indipendenti l'una dall'altra, purch ad opera di pi persone.

 

Ne deriva l'estrema difficolt o l'impossibilit di stabilire il luogo nel quale la consumazione sia intervenuta, il che presupporrebbe l'identificazione dell'utente che per secondo abbia preso contatto con il sito internet visionandone i contenuti diffamatori; in difetto di tale prova ed altres della prova di dove si trovi il provider che consente l'accesso alla rete, la competenza per territorio non pu che determinarsi facendo ricorso al criterio suppletivo previsto dall'art. 9 comma 1 c.p.p., in virt del quale competente il giudice dell'ultimo luogo nel quale avvenuta una parte dell'azione o dell'omissione, ovverossia, nel caso in esame, del luogo di pubblicazione del sito dal quale ha avuto origine la diffusione degli scritti offensivi, accertato in base alle indagini essere nella localit di Pagnacco, ricompresa nel circondario del Tribunale di Udine, e precisamente presso l'impresa individuale Spiritodivino, avente sede al domicilio del Dal Farra in Pagnacco, via Colloredo 52/4.

 

Dalla lettura dell'articolo, ed in particolare delle frasi evidenziate nel capo d'imputazione e gi oggetto della querela a firma del Bratti datata 10.2.2006, si evidenzia il tenore obiettivamente diffamatorio delle espressioni impiegate, laddove, traendo occasione da vicende inerenti alla catastrofe del Vajont avvenuta, come si sa, il 9.10.1963, il Dal Farra - che mai ha contestato la paternit dell'articolo recante la sua firma e la cui difesa si svolta dando per pacifico che egli ne sia l'autore - portava un attacco di natura personale al Bratti, accusandolo con espressioni vistosamente ed ingiustificatamente ingiuriose, oltre che non debitamente contestualizzate ed argomentate, di essere corresponsabile della ristrutturazione del cimitero dedicato alle vittime sito nella localit di Fortogna, riconducibile peraltro non tanto al Bratti, sindaco sino al 1999, quanto alla successiva amministrazione guidata dal sindaco Pierluigi De Cesero che avvi i lavori nel 2003, come da quest'ultimo confermato in sede dibattimentale, e di far parte di un'ipotetica "cupola" di affaristi che, in un intreccio di reciproci favori, violerebbe le regole della buona amministrazione e perseguirebbe tornaconti personali con sperpero di pubblico denaro e scelte contrastanti con la volont dei cittadini.

 

E' noto che, in presenza dell'attribuzione di fatti obiettivamente pregiudizievoli della reputazione di un soggetto, il diritto di critica costituisce causa di giustificazione, idonea ad escludere l'illiceit penale del fatto, allorch presenti i requisiti della pertinenza - intesa come rispondenza ad un interesse conoscitivo di carattere generale - e della continenza, vale a dire dell'astensione dall'impiego di espressioni di contenuto gratuitamente offensivo dell'altrui reputazione, ed inoltre, pur non potendosi pretendere dalla critica una rigorosa obiettivit, posto che essa per sua natura esprime un'interpretazione necessariamente soggettiva di fatti e comportamenti, si fondi su una rappresentazione veritiera della vicenda sulla quale si intende manifestare il proprio apprezzamento (giurisprudenza costante; tra le altre Cass. sez. V, 1.7.2005, n 29509; Cass. sez. V, 21.1.2003, n 8678; Cass. sez. V, 8.4.2002, n 40717; Cass. sez. V, 14.2.2002, n 20474).

 

Nel caso che occupa sussiste l'interesse pubblico alla conoscenza della vicenda, ma sono ampiamente travalicati i limiti della continenza. Valenza indubitabilmente ingiuriosa e scollegata da un intento di puntuale ed argomentata critica su comportamenti ritenuti censurabili e invero ravvisabile in espressioni quali "il Bratti ha avallato il doppio stupro del suo successore, spargendo senza alcun problema ulteriore sale su antiche ferite. Trovata meschina, poco cristiana, molto democristiana. Che fa a cazzotti colla reputazione (apparente) e l'onest (intellettuale) dell'ex-plurisindaco. [...] Che in un contesto simile, una affiatata coppia di sinergici burattini eterodiretti santifichi il democristiano (molto poco cristiano) Bratti Gioacchino, automatico... Va da s che gli imbambolati bellunesi di Urussanga o di una Zurigo, da questi mafiosi, o da un'Agenzia Cupolare rappresentata da un autentico Padrin (nomen omen?), non sapranno mai di questo e d'altro".

 

In tali frasi manifesto l'intento del Dal Farra di vulnerare la reputazione del Bratti con invettive gratuitamente offensive, che ne mettono pesantemente in discussione l'onest e l'effettiva adesione ai valori morali d'ispirazione, e di prendere a pretesto la vicenda in questione per formulare attacchi all'ex-pubblico amministratore, e ad altri soggetti, in realt svincolati dal contesto dei temi trattati, facendosi presunto portavoce delle pur legittime istanze di comitati di superstiti che dissentivano dalle scelte dell'amministrazione comunale in merito alle modalit della ristrutturazione del cimitero e si opponevano alla distinzione dalle altre della tomba del vescovo Gioacchino Muccin, figura di rilievo umano e religioso che si adoper in favore delle popolazioni colpite dal disastro: veniva vista con sfavore anche l'introduzione di un sistema informatico atto a consentire l'individuazione del cippo di interesse, altrimenti resa assai difficoltosa dal fatto che tutti avevano le medesime caratteristiche (v. depos. Arzenton Carolina, Pozzobon Mario, Vastano Lucia, Bona Roberto).

 

Non ricorrendo dunque i presupposti di applicazione della scriminante del diritto di critica, va affermata la penale responsabilit dell'imputato in ordine al reato di rubrica; valutati i criteri di cui all'art. 133 c.p. e riconosciute le circostanze attenuanti generiche in considerazione dell'unicit del precedente penale, giudicate equivalenti alla contestata aggravante del mezzo di pubblicit, da ritenersi congrua la pena di giorni venti di reclusione. Alla condanna consegue l'obbligo del pagamento delle spese processuali.

 

Sussistono i presupposti per concedere all'imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena, considerato che l'unicit del precedente penale a suo carico induce a reputare ancora probabile la futura astensione dalla commissione di altri reati.

 

A norma dell'art. 538 c.p.p. l'imputato va condannato al risarcimento del danno morale - non essendo emersa prova di danni patrimoniali - nei confronti della costituita parte civile, che appare congruo liquidare con valutazione equitativa - tenuto conto del tenore dello scritto diffamatorio, della potenziale ampia diffusione del mezzo impiegato, della rilevanza pubblica della vicenda e del ruolo ricoperto dalla persona offesa - nella capital somma di euro 8.000 a valori correnti, oltre agli interessi legali dalla sentenza al saldo.

 

L'imputato va altres condannato alla rifusione delle spese di costituzione e rappresentanza della parte civile, cos come liquidate in dispositivo nella misura ritenuta di giustizia, tenuto conto dell'entit e dell'incidenza dell'attivit defensionale prestata in rapporto alla durata ed al grado di difficolt del procedimento.

 

Non si sono evidenziati giustificati motivi per concedere la richiesta provvisoria esecuzione della sentenza a norma dell'art. 540 comma 1 c.p.p.

 

Appare congrua l'assegnazione del termine di quaranta giorni per il deposito della sentenza a norma dell'art. 544 comma 3 c.p.p..

 

p.q.m.

 

Il Tribunale penale di Udine in composizione monocratica,

letti gli artt. 533 e 535 c.p.p.,.

 

dichiara

 

l'imputato Dal FarraTiziano colpevole del reato ascrittogli e, riconosciutegli le circostanze attenuanti generiche, dichiarate equivalenti alla contestata aggravante, lo

 

condanna

 

alla pena di giorni venti di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

Sospensione condizionale della pena.

Letti gli artt. 538 e ss. c.p.p.,

 

condanna

 

l'imputato suddetto al risarcimento del danno nei confronti della costituita parte civile, che liquida nella capital somma di euro 8.000 a valori correnti, oltre agli interessi legali dalla sentenza al saldo, nonch alla rifusione delle spese di costituzione e rappresentanza della stessa, che liquida in euro 39,67 per anticipazioni, euro 622,91 per spese, euro 156 per diritti ed euro 2.400 per onorari, oltre alle spese generali, Iva e Cna come per legge.

Motivazione riservata nei termine di quaranta giomi ex art. 544 comma 3 c.p.p.

Cos deciso in Udine, all'udienza del 18.3.2008

 

 

 

Il giudice

(dott. Daniele Faleschini Barnaba)

DEPOSITATO IN CANCELLERIA oggi 22 Aprile 2008

 

 

 

================== FINE ===================

Il giorno seguente, a Belluno, il Gazzettino in prima pagina prtava questo:
0

Posso assicurare che tranne le tre (3) righe riguardanti gli importi e la pena comminata, tutto (TUTTO) il resto dell'articolo è inventato di sana pianta. Punto.


Qualche mese prima, era apparso sempre sul Gazzettino, sempre in prima pagina, dopo il sequestro del settembre 2007 questa "fatwa".
0

Cos, lavora la mafia. A Longarone, e nel resto del Paese. Ma chiamarla col suo nome e Cognome NON si PUO'.
Come si vede, è magari VERO, e quindi (E QUINDI!) è "diffamante".




vajontOrgLogo   somerights_CC   Fatta a mano con un Mac  icraLogo